I dati in Amministrazione Trasparente online per almeno 5 anni


A chiarirlo è il Consiglio Anac con Atto del Presidente adottato in data 8 maggio 2024, rispondendo a una richiesta di parere: i dati nella sezione Amministrazione Trasparente devono restare online per almeno 5 anni.

La richiesta di parere era stata formulata da una S.p.a. in controllo pubblico, e riguardava nello specifico la durata della pubblicazione dei dati nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le società in controllo pubblico, come definite dall’art. 2 bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, sono obbligate a garantire la pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa. Secondo l’art. 8, comma 3, dello stesso decreto, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di trasparenza obbligatoria devono essere pubblicati per un periodo standard di cinque anni. Questo periodo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sorge l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti producono i loro effetti, salvo differenti termini previsti dalle normative sulla protezione dei dati personali.

Tuttavia, per alcuni obblighi di trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 specifica termini di durata diversi. In particolare, l’art. 14, comma 2, stabilisce che i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, amministrativi, direttivi o di governo e i dirigenti devono essere pubblicati per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico.

Similmente, l’art. 15, comma 4, prevede lo stesso termine per i dati di consulenti e collaboratori.

La risposta dell’Anac sulla sezione “Bandi di Gara e Contratti

Non esiste una disposizione specifica per i dati relativi all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’Autorità ha chiarito la disciplina di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” attraverso le delibere n. 261 e n. 264 del 2023. In particolare, l’art. 5 della delibera n. 264/2023 precisa che anche in questi casi “i dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ per un periodo di almeno cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza“.

Di conseguenza anche per la sezione “bandi e contratti” i termini di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici sono calcolati dal 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione e devono restare visibili fino a quando non cessano i loro effetti. È quindi compito dell’amministrazione valutare attentamente se gli atti abbiano esaurito la loro efficacia, considerando anche eventuali proroghe, rinnovi o estensioni dei contratti che potrebbero estendere il termine di pubblicazione.

Infine, si ricorda che la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici deve rispettare i regimi differenziati descritti nell’ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), paragrafo 5.1.

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Il testo del parere dell’Anac

Qui il documento completo.