Nota integrativa allegata al Bilancio degli enti locali

Nota integrativa allegata al Bilancio degli enti locali.

L’articolo 11 del Dlgs n. 118/2011 come modificato dal Dlgs n.126/2014 prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo.
Si tratta di un documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

I contenuti della nota integrativa
La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:
a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.
Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.), nell’analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa.
La nota dovrà inoltre analizzare l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile applicato.
b) L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
c) L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito anche nelle more dell’approvazione del rendiconto della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell’approvazione del rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.
d) L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.
f) L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazione in derivati in corso.
h) L’elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet.
In proposito si evidenzia che, ai sensi dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui tali documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell’ente.
i) L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale.
j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
Attraverso la Nota Integrativa pertanto i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio vengono arricchiti e completati, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura del bilancio stesso, mediante uno strumento che di fatto sostituisce, integrandola, la Relazione Tecnica precedentemente allegata al bilancio.

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