Gestione TARES

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il  tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle  ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13  agosto  2011, n. 138, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Qualsiasi comune che oggi gestisce TARSU (rif. DL 507/1993) o TIA (D.lgs 5 febbraio 1997 n.22, cd. Decreto Ronchi, successivo DPR n. 158/1999 e D.lgs 152/2006 art.238), dal 1 gennaio 2013 deve necessariamente passare a TARES per diversi fondamentali ed ineludibili motivi:

  1. La nuova norma fa diventare illegittima la riscossione dei vecchi tributi
  2. Senza il passaggio a TARES, ossia senza la gestione del nuovo tributo, non è possibile la riscossione
  3. Il mancato incasso non rappresenta una condizione ottimale nella gestione del bilancio comunale.
Il nuovo tributo è posto a copertura dei:
  • costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva;
  • costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il comune, nel territorio del quale insistono le aree oggetto dell’imposta, è delegato all’accertamento, alla riscossione e alla liquidazione della Tares.
Golem Net ha previsto a tal proposito un servizio articolato in varie fasi:
  • Analisi dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti
  • Supporto per la creazione o la verifica delle categorie imposte
  • Elaborazione dei dati
  • Determinazione delle tariffe
  • Analisi degli scostamenti delle utenze
  • Stesura del regolamento
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